Art. 6.
(Rapporti con il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza e con gli organismi pubblici di ricerca).

      1. Il Garante può avvalersi del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e degli organismi pubblici di ricerca statistica, economica e sociale e può chiedere a essi specifiche indagini, ricerche e informazioni nelle materie di competenza.